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Beni Paesaggistici: le regole da conoscere PDF Stampa E-mail
lunedì 14 gennaio 2008
Ministero per i beni e le attività culturali
Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in particolare il comma 1 dell’art. 2) ha riconosciuto i beni paesaggistici come parte del patrimonio culturale superando la vecchia dicotomia che vedeva da un lato i beni culturali e dall’altro i beni paesaggistici e ambientali.



Il testo di legge ha così recepito i nuovi orientamenti che distinguono il concetto di paesaggio e quello di ambiente, il primo considerato come risultante dell’opera dell’uomo e degli agenti naturali sul territorio, il secondo come sistema degli elementi fisico-chimici fondamentali (suolo, acqua, atmosfera) e biologici. Il paesaggio è infatti definito dall’art. 131 del Codice come “una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”.

Ciò che noi oggi definiamo paesaggio è stato oggetto di strumenti legislativi già all’inizio del secolo. La legge n. 778 del 1922, e successivamente la n. 1089 del 1939, era stata improntata da una concezione estetizzante che identificava il paesaggio con la veduta d’insieme, il panorama, la “bellezza naturale” (come recitavano i testi di legge).

La legge n. 1089 è stata integrata solo nel 1985 dalla legge n. 431 (la cosiddetta “legge Galasso”) che ha spostato il fulcro tematico sull’ambiente naturale da preservare. Si è così passati da una concezione percettivo-estetica del paesaggio ad una visione fondata quasi esclusivamente su dati fisici e oggettivi.

La distinzione operata in seguito (inizialmente a livello teorico e quindi recepita negli strumenti legislativi) tra paesaggio e ambiente ha contribuito a definire il primo come prodotto dell’opera dell’uomo sull’ambiente naturale, in una visione quindi improntata di storicità e in grado anche di recuperare quella dimensione estetica che, in anni anche recenti, sembrava perduta.


I compiti relativi alla tutela del paesaggio, spettanti fino al 1974 al Ministero per la Pubblica Istruzione, verranno affidati all’allora istituito Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Nel 1986 verrà istituito il Ministero dell’Ambiente che raccoglierà le competenze riguardanti i parchi e le aree protette (mentre al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali resterà ovviamente affidata la tutela del paesaggio). A partire dal 1998 questo assumerà la denominazione, più aderente alle proprie funzioni, di Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio ha fatto propri i nuovi orientamenti per quanto riguarda la definizione di paesaggio e la sua appartenenza a pieno titolo al patrimonio culturale. Un riferimento fondamentale nell’elaborazione del testo di legge è stata la Convenzione Europea del Paesaggio (stipulata nell’ambito del Consiglio d’Europa) aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dal nostro paese nel 2006.

L’aspetto identitario è stato uno dei punti cardine della Convenzione; questo aspetto è stato richiamato dal comma 2 dell’articolo 131 del Codice (“La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili”).

Un importante momento di approfondimento dei temi riguardanti il paesaggio in Italia è stata la Conferenza Nazionale per il Paesaggio, tenutasi a Roma nel 1999 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha raccolto contributi di ambito istituzionale, accademico e dell’associazionismo, suddivisi secondo alcuni filoni tematici (la legislazione, lo sviluppo sostenibile, la qualità della progettazione, l’archeologia, le politiche europee, le attività di comunicazione e formazione relative al paesaggio).


                   tratto dal sito beniculturali.it


Altri links di approfondimento consigliati su questo argomento:

  • La Convenzione europea del paesaggio
  • Il SITAP
  • Luoghi e norme


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